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Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 (Decreto Natale) – Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU n.313 del 18-12-2020)

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Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo:

ZONA ROSSA 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 1,2, 3, 5 e 6 gennaio 2021

  • Consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità
  • Consentita dalle 5 alle 22 la visita ad amici e parenti (max 2 persone). I figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio
  • Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione
  • Consentita l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale
  • Chiusi: Negozi, Centri estetici, Bar e Ristoranti. Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)
  • Aperti: Supermercati, Beni alimentari e prima necessità, Farmacie e Parafarmacie, Edicole, Tabaccherie, Parrucchieri, Barbieri

ZONA ARANCIONE 28, 29, 30 dicembre 2020 4 gennaio 2021

  • Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune
  • Si potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni sotto i 5mila abitanti entro un raggio di 30 km, senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia
  • Chiusi bar e ristoranti; consentito asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza restrizioni
  • Aperti negozi fino alle 21.

La violazione delle disposizioni del decreto legge 18/12/2020 e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Clicca sul link seguente per leggere il testo integrale del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172

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