Vai al contenuto
Home » Rischio Sanitario » Pagina 25

Rischio Sanitario

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

banner emergenza corona virus

L’ordinanza num. 102/2021 dispone quanto segue:

  1. Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero
    periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta.
  2. Le istituzioni scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it , il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;
  3. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 102/2021

Decreto Legge Aprile. Misure in vigore dal 7 aprile 2021. Salve misure più restrittive adottate a livello regionale

banner emergenza corona virus

Niente zone gialle

Dal 7 aprile spariscono le zone gialle e bianche. L’Italia sarà suddivisa in zone rosse o arancioni fino al 30 aprile. Il 20 aprile il governo verificherà eventuali miglioramenti della curva dei contagi e valuterà eventuali allentamenti. In quella stessa sede si prenderanno decisioni per il ponte del 1 maggio.

Circolazione

In ogni Regione rimane il divieto di circolare già in vigore tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione.

Scuole

Dal 7 aprile riaprono gli asili nido, le primarie e le prime medie anche nelle regioni in zona rossa. Divieto per le regioni di chiudere queste classi fino al 30 aprile. Per le zone arancioni, seconda e terza media in presenza. Le superiori sono fino al 75% in presenza ed il resto in Dad.

Spostamenti

Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. È possibile spostarsi dalla Regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. In questo caso, gli spostamenti vanno giustificati con l’autocertificazione. Chi vive nei piccoli Comuni può spostarsi in un raggio di 30 km dalla propria abitazione.

Visite a parenti ed amici

Gli incontri con gli amici sono vietati nelle regioni rosse. Per le zone arancioni possibili visite private a parenti o a amici a un massimo di due persone che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Seconde case

Le seconde case si possono raggiungere anche in zona rossa, se proprietari o titolari di un contratto d’affitto antecedente al 14 gennaio 2021. Fino al 6 aprile divieto di raggiungere seconde case in Liguria, Campania, Puglia, Toscana (divieto esteso fino all’11 aprile) anche per i residenti. In Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana e Sardegna seconde case raggiungibili ma per comprovati motivi. In Sicilia sì può andare nelle seconde case ma con tampone negativo e obbligo di quarantena.

Bar e ristoranti

I bar e i ristoranti restano chiusi in presenza. Possibile l’asporto, per i ristoranti fino alle 22, per i bar fino alle 18. Aperti i ristoranti degli alberghi solo per chi vi alloggia.

Smart working

Resta la possibilità per i lavoratori dipendenti di lavorare in modalità agile “alternativamente all’altro genitore” quando i figli sotto i 16 anni sono in didattica a distanza.

Parrucchieri ed estetisti

I servizi alla persona restano chiusi in fascia rossa, aperti in zona arancione.

Negozi e centri commerciali

Sia in zona rossa che in zona arancione restano aperti gli alimentari, compresi quelli nei centri commerciali. Restano aperti in tutte le zone i tabaccai, le farmacie, le edicole, i meccanici e le ferramenta.

Cinema e teatri

Slittata la riapertura del 27 marzo, cinema e teatri restano chiusi fino al 30 aprile.

Sport

Resta sospesa l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. E’ consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nei pressi della propria abitazione.

Assunzioni

Sbloccati i concorsi fermi a causa del Covid. Le selezioni riguarderanno le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni, i Comuni e le Province.

Sanzioni e tutele per i sanitari

Il decreto prevede lo spostamento ad altre mansioni per l’operatore sanitario che si rifiuta di vaccinarsi. In alcuni casi può scattare anche sanzione pecuniaria e sospensione graduale dal servizio. Per i medici previsto uno scudo penale. Il rinvio a giudizio solo per colpa grave dell’indagato.

Accessibility